Quantcast
Channel: Thoughts of the FSFE Community (it)
Viewing all 171 articles
Browse latest View live

Massimo Barbieri: LUG Scandiano persuades its local governors to use free software

0
0

Since the birth of the Linux User Group Scandiano on 2007 the members of this group, in which I’m active, have always tried to start a dialogue with local institutions in order to inform them about the benefits that come from the use of Open Standards and Free Software in terms of freedom, of independence, of security, of neutrality and of costs savings. During local political elections on 2009, the LUG Scandiano wrote a public letter to all candidates for mayor of Scandiano to ask them if they were planning to adopt policies in support of Free Software and Open Standards. The responses were published on the LUG Scandiano’s website and the political group that won those elections wrote in their program an important point about the plan to adopt and promote Free Software in the systems of the institutions the they will be going to rule.

In following months the LUG Scandiano continued to send reminders to the local governament, first by asking, with a letter written in collaboration with the Italian Group of the Free Software Foundation Europe, to use Open Standards for the documents distributed from the official website of the municipality of Scandiano which was accepted shortly afterwards, then by asking to start a plan for the progressive adoption of Free Software in the computer systems of the institution. Several meetings took place among the activists of the LUG, local governors and technical staff on these issues.

The 22/11/2011 has been published on the official website of the town of Scandiano a document which it is explicitly dispays the intention to adopt Open Standards and to start a gradual migration to Free Software.

With this declaretion, the local governors of Scandiano will start  to “a gradual adoption fo Libre Office” instead of using proprietary software and to use the ODF file format for their documents managed within the organization, the PDF file format for the documents distributed and to evaluate different document types for collaborative drafting of documents with other parties.

All members of the LUG Scandiano are obviously pleased with this important effort and thank the local governors for their efforts. The resolution reached by local governors of Scandiano is obviously just the beginning of a complex project towards freedom and the LUG is committed, as it always has, to provide its widest support.


blog: pmate: Forum (fucking) way

0
0

I forum sono una trincea, l'ho sempre detto.
Facile fare i fighetti da dentro una mailing list o in un canale IRC, armati di strumenti di distruzione di massa come acronimi astrusi ("RTFM", "LOL", "AFAIK", "ASAP"...) o come le firme in caratteri ascii che terrorizzano solo a guardarle...
Facile fare uno sprint in chat e contemporaneamente dare lezioni di perl in titanpad mentre si compila un kernel con l'unghia non tagliata del pollicione sinistro...
Provate a spiegare ad un giovane ed aggressivo virgulto come quotare correttamente in phpbb3 o come inserire dentro appositi tag il codice da mostrare al mondo!
Provateci voi bellezze!

continua a leggere

blog: pmate: Microcensure e invasioni barbariche

0
0

C'è una notizia che sta suscitando clamore in questi giorni in rete: Twitter, la famosa piattaforma di microblogging, ha annunciato sul proprio blog che comincerà a eliminare determinati contenuti utente su base nazionale.
In soldoni: se Pincowski Pallinovic, cittadino russo, twitta che a Vladimirone nostro puzzano i piedi... Twitter accorre solerte e rimuove quel messaggio sovversivo ma solo in Russia.
In altre parti del mondo invece no, esso continuerà ad essere visibile.
Le ragioni a sostegno di tale decisione derivano (così almeno si dice in quel post) dalla necessità di tenere in conto le "regole" che vigono in determinati angoli di mondo. Si cita la situazione tedesca, ad esempio, per quanto riguarda la necessità di essere in grado di rimuovere eventuali messaggi filo nazisti...

continua a leggere

blog: pmate: La privacy ai tempi di Google

0
0

Dal 1° Marzo 2012 entreranno in vigore le nuove policy sulla privacy per i servizi di Google.
Già da un pò il gigante di Mountain View sta pubblicizzando gli (ormai) imminenti cambiamenti sia sulla home page del suo motore di ricerca che in mille altri modi.
Lo sforzo "divulgativo"è sicuramente degno di plauso. Siamo troppo abituati ai cambiamenti "nascosti" dei servizi web che quotidianamente utilizziamo per non apprezzare, per lo meno, questo tentativo di spacciare "trasparenza"...
Dico "spacciare" perchè, al di là delle dichiarazioni di facciata, al di là della colorata paginetta riassuntiva che hanno tirato su... è stata necessaria una bella letterina inviata da alcuni rappresentanti del Congresso americano per riuscire a ottenere notizie più precise in merito alla portata e al significato di tali cambiamenti.

continua a leggere

Massimo Barbieri: Brevetti visti dai bambini

0
0

Un tema complesso come quello dei brevetti può essere semplificato grazie alla capacità che hanno i bambini di potare il superfluo e individuare l’essenza del problema.

E’ come se la nonna ti desse una ricetta e pretendesse di essere pagata ogni volta che cucini quella ricetta.
(Marta, 8 anni. A proposito dei brevetti)

Se per caso invento una ricetta identica a quella della nonna poi posso prepararla senza pagare?
(Emma, 6 anni. Dubbi sui brevetti)

Massimo Barbieri: Io ♥ il Software Libero

0
0

I love Free Software!

Qualche decennio fa la parola “libertà” aveva un significato molto diverso rispetto a quello attuale. Viviamo in una società digitale nella quale molti aspetti della nostra vita, e della nostra libertà, transitano attraverso un supporto informatico. Solo avendo il pieno controllo del software che utilizziamo possiamo avere il completo controllo della nostra libertà. Io amo il Software Libero perché proteggo la mia libertà.

Quest’anno nell’ambito della campagna #ilovefs promossa dalla Free Software Foundation Europe vorrei ringraziare tutti gli sviluppatori di LibreOffice per il loro duro lavoro e per aver affrontato una scelta coraggiosa iniziando il progetto di questo fantastico programma. Grazie, siete fortissimi!!!

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Concorrenza nel mercato legale: propongo l'ATP (Associazione Temporanea di Professionisti)

0
0

Scrivo alla vigilia di uno sciopero (astensione dalle udienze) indetto dagli Avvocati per protestare contro una legislazione che favorisce la concorrenza, la quale interviene in modo scomposto, ma a mio parere sostanzialmente nella giusta direzione, sui servizi legali. Ma se si parla di concorrenza nei servizi professionali, ci sarebbe una modifica a costo zero o quasi, che consentirebbe l'aggregazione di professionisti su base non associativa, l'Associazione Temporanea tra Professionisti.

È un'idea che mi frulla da un po' in testa, e che nasce dall'esperienza fallimentare della STP (Società Tra Professionisti), una specie di SNC che ha semplicemente fallito. Recentemente il precedente Governo è intervenuto riformando ancora la STP, consentendo di adottare una qualsiasi forma societaria (anche SPA o cooperativa). Ma nessuno si è posto il problema di chi vuole rimanere indipendente, ma nel contempo collaborare con altri professionisti su base non stabile e non esclusiva, cosa che gli Avvocati italiani (io per primo) fanno sovente, salvo incorrere in notevoli inconvenienti operativi e fiscali.

Lo spunto per una prima formalizzazione mi è stato dato da un post su G+ di Tiziano Solignani sul perché non intende aderire allo sciopero. Condivido quanto dallo stesso affermato. In un commento ho scritto:

Sono d'accordo in modo molto prossimo al 100%. Una cosa che il Governo poteva fare (a parte imparare una buona volta a scrivere le leggi con il cervello invece che con il C---0), e che sarebbe costata 0 non è stata fatta. Sarebbe andata a complemento della pur lodevole iniziativa di abolire finalmente l'anacronistica limitazione della legge del '39 e superare l'inutile riforma della STP (un fallimento totale).

Consentire di creare "ATP", associazioni temporanee di professionisti, nelle quali gli avvocati (et simil.) si associano per una o più pratiche, senza esclusiva, con piena e illimitata responsabilità personale, trasparenza degli incarichi, ma con la possibilità di fatturare con un unico centro di costo e dividere il ricavato secondo criteri stabiliti di comune accordo tra i membri. Evitando così assurde conseguenze fiscali che invece mi impediscono di lavorare con giovani Colleghi e far accumulare loro esperienza. Ad esempio, il fatto di dover pagare due volte il 4% di previdenza (una volta quando fattura il primo, una seconda quando il secondo rifattura al primo) e il fatto che i compensi riconosciuti ai professionisti vanno negli studi di settore con un moltiplicatore assurdo.

È la prima volta che formalizzo in una qualsiasi forma l'idea. E penso che ci sia già tutto.

L'ATP (da non confondersi con quella del tennis) potrebbe ad esempio essere formata con un contratto sottoscritto volta per volta da tutti i professionisti coinvolti, essere aperta a nuove adesioni, condizionata alla verifica dei titoli di abilitazione professionale. Si potrebbe semplicemente iniziare con una dichiarazione di inizio di attività all'Agenzia delle Entrate, via Web. Questa darebbe un numero identificativo da usarsi obbligatoriamente come riferimento per chiunque volesse saperne di più. Potrebbe avere anche un marchio di servizio.

L'ATP fatturerebbe direttamente il lavoro svolto dai singoli membri su ciascuna pratica, con la partita IVA di uno dei membri. Ma il reddito prodotto non andrebbe nel reddito di quest'ultimo, ma in un fondo virtuale a parte, da destinarsi secondo gli accordi ad essere diviso tra i membri che hanno operato. Andrebbe poi contabilizzato pro quota a seconda della divisione operata. Il contributo previdenziale avrebbe la stessa sorte (questo non è diverso da quanto avviene per le associazioni professionali).

Le fatture potrebbero essere registrate nell'account presso l'Agenzia Entrate, e nel medesimo andrebbero dunque registrati i numeri di fattura e i codici fiscali corrispondenti alla suddivisione, compresa l'autofattura del mandante. Questo consentirebbe di imputare la ritenuta d'acconto pro quota (l'ATP non dovrebbe così presentare il modello 770, né il modello Unico).

Stessa procedura per la cancellazione: un semplice modulo via web.

I vantaggi sono evidenti: un centro unico di fatturazione per il cliente. Trasparenza dell'imputazione fiscale. Non si crea fatturato inesistente ("tassato" al 4% anche se non corrispondente a un reddito e soggetto a doppio carico in caso di rifatturazione "semplice"). Non si sballano gli studi di settore. E si facilita così l'aggregazione tra professionisti indipendenti, facilitando l'accesso a incarichi che richiedono o molto lavoro o competenze diverse, consentendo l'accumulo di esperienza anche a chi è più giovane, dotato di meno contatti, meno incline al marketing di se stesso, magari senza una sede prestigiosa o un nome altisonante, ma capace e competente.

Tutto ciò senza i costi di struttura e di transazione di un'associazione profesisonale, o peggio, di una società. Senza i vincoli di esclusiva. Senza i vincoli di ripartizione degli utili (presunti) sulla base di un apporto (futuro e difficile da valutare).

Gianf:) » software libero: Libera il tuo dispositivo

0
0
E’ partita la campagna Libera il tuo dispositivo della fsfe – Free Software Foundation Europe – per liberare i dispositivi dal software non libero e riprendere il controllo sui tuoi dati. Partecipa numeroso. :)

blog: pmate: Programmmatori e sistemmisti

0
0

E già, una svista ci potrebbe pure stare, ma due... evitate di segnalarmi il doppio typo nel titolo perchè di doppio typo non si tratta.
Quelle cinque emme sono volute. Chiamatelo pure "rafforzativo originale".
Il fatto è che quando si parla di "programmatori" c'è quasi un'aura mistica che avvolge l'atmosfera intorno. Quando poi si parla di "sistemisti" pure. Della serie: arrivano i guru!
Quando poi programmatori e sistemisti si incontrano per lavorare insieme... è un florilegio di neuroni, la festa della competenza.
Le emme si riproducono, i computer si accendono da soli tanta è la smania di essere dominati da chi "ne capisce", gli switch si rifanno il trucco, i puntatori si rifanno la punta.
La gente prende posto tutto intorno e c'è persino chi sfodera taccuino e lapis evitando registratori digitali e smartfonini vari: cavoli c'è gente seria lì davanti e lo sputtanamento è dietro l'angolo. Meglio non mettersi in mostra...

continua a leggere

Alessandro at FSFE » Italian: Il 28 marzo è il Document Freedom Day, la giornata mondiale per la liberazione dei documenti.

0
0

Tra due giorni festeggiamo gli Standard Aperti e i documenti liberi, e alla FSFE siamo già in fibrillazione. Oltre 30 eventi, in tutti i 5 continenti sono registrati, mentre noi della FSFE ci occupiamo del coordinamento internazionale di tutti gli eventi. I continenti più coperti sono l’Europa e l’America Latina. Ma perché è così importante celebrare gli Standard Aperti, promuovendone l’uso?

Rispetto ai documenti di tipo tradizionale, ad esempio una lettera scritta a mano o battuta a macchina, o una rivista patinata, i documenti elettronici necessitano di programmi informatici che siano in grado di leggerli, e risentono inevitabilmente del formato in cui vengono diffusi. Questo non è necessariamente un problema, a condizione che le caratteristiche del formato in oggetto siano note a tutti, e che siano sfruttabili senza costi aggiuntivi (ad esempio rappresentati da brevetti che gravano sui formati). Queste caratteristiche definiscono uno standard aperto, e non esistono ragioni per non preferirne l’uso.

Lo scambio di documenti salvati in formato proprietario è un ostacolo per la leggibilità degli stessi documenti. Ciò è molto pericoloso: si pensi alle attività di coordinamento necessarie per risolvere qualsiasi situazione di crisi. Nel 2005, in seguito ai tragici avvenimenti che seguono lo Tsunami in Asia sudorientale, occorre un coordinamento rapido tra le autorità di diversi paesi al fine di assicurare che le operazioni di salvataggio si svolgano nel modo più efficiente ed efficace possibile. Ma queste autorità si sono ciecamente affidate all’uso di standard chiusi e proprietari (peraltro diversi tra loro), che hanno rallentato e reso inutilmente difficoltose le attività di coordinamento

[...] The tsunami that devastated South Eastern Asian countries and the north-eastern parts of Africa, is perhaps the most graphic, albeit unfortunate, demonstration of the need for global collaboration, and open ICT standards. The incalculable loss of life and damage to property was exacerbated by the fact that responding agencies and non-governmental groups were unable to share information vital to the rescue effort. Each was using different data and document formats. Relief was slowed, and coordination complicated. [...]

Mosibudi Mangena, Opening address of SATNAC 2005

I formati non aperti e proprietari rappresentano un ostacolo allo sviluppo di programmi in grado di leggerli. Infatti, se le specifiche di un certo formato non sono disponibili, non posso neanche creare un programma che sia in grado di leggerli. Naturalmente la loro diffusione ha effetti negativi sullo sviluppo di Software Libero. Più in generale, il mancato utilizzo di Standard Aperti impedisce il funzionamento concorrenziale del mercato dell’informazione. Come per tutte le inefficienze del mercato,la società paga un costo, perché se io non posso scrivere un programma in grado di gestire un certo formato (magari dandogli una licenza che lo renda Software Libero), non posso neanche trarne nessun beneficio economico, quindi ho una perdita di reddito.

Chi ne trae vantaggio sono gli enti che hanno sviluppato i formati proprietari, omettendo di renderne note le specifiche e magari sviluppando un software proprietario in grado di leggere questi formati. Queste entità percepiscono un’ingiustificata rendita monopolistica dallo sfruttamento dei formati proprietari.

L’uso e la diffusione di standard chiusi e proprietari da parte dello Stato è ancora più paradossale. Non solo perché il mancato guadagno da parte di privati che potrebbero sviluppare programmi e poi venderli genera inevitabilmente un gettito erariale inferiore,ma perché i fondamentali requisiti di buon andamento e di imparzialità (ai quali la Pubblica Amministrazione dovrebbe ispirarsi), non vengono rispettati. E questo è molto brutto, soprattutto perché chi ci guadagna sono spesso delle multinazionali straniere. Ecco perché mi arrabbio in modo moderato quando ricevo un documento in formato non aperto, perché magari la persona che lo fa non ci pensa, o non è a conoscenza di quanto sia inutilmente dannoso diffondere questi documenti; ma mi indigno quando chi lo fa è un istituzione pubblica, perché quest’ultima è tenuta a porsi il problema.

blog: pmate: Votantonio votantonio: Debian elegge il DPL 2012

0
0

Vota Antonio La Trippa! gridava affacciato al balcone Totò nel meraviglioso Gli onorevoli nel lontano 1963.
In quel film si prendeva in giro il pulcioso mondo politico dell'Italia di quegli anni (che a dire il vero non è poi tanto diverso - e fa impressione - da quello di oggi...)
Il "potere" elettorale è sempre stato considerato il più grande strumento democratico possibile: un gruppo di persone decide di darsi delle regole, elegge i propri rappresentanti e finisce per essere governato da chi ha scelto. Il suo potere consiste nel poter scegliere chiunque e nel poter impedire che a governare la "cosa pubblica" vada gente indegna (anche se non è affatto scontato che ci riesca).
Ovviamente ci si riferisce alla "politica teorica"... la "politica pratica"è qualcosa di ormai molto lontano dalla difesa e dalla protezione della "cosa pubblica"... piuttosto si può parlare di difesa e protezione di interessi assolutamente privati di pochi individui...

continua a leggere

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Verdict in Oracle v. Google, what it says

0
0

Update: see the comment on the final judgment on the copyright protection of the API.

There has been a lot of noise in some areas of the Internet around what to make of the verdict that the jury has taken in the Oracle v. Google case.

For the benefit of the readers, here the questions and what the jury has answered. For Europeans, it is very odd to see a jury to decide in matters that are strongly legal in nature, but that's how it goes up there. Bear in mind, though, that the jury is only responsible for the assessment of the facts, it's up to the judge to have a final say about the law.

Also, bear in mind that the judge has instructed the jury to decide as if the API (Application Programming Interfaces) are a copyright subject, but that is just a speculative statement, the matter will be settled by the judge in its final decision.

The verdict

 1. As to the compilable code for the 37 Java API packages in question taken as a group:

    A. Has Oracle proven that Google has infringed the overall structure, sequence and organization of copyrighted works?

    Yes

 

B. Has Google proven that its use of the overall structure, sequence and organization constituted “fair use”?

Undecided

 

2. As to the documentation for the 37 Java API packages in question taken as a group:

A. Has Oracle proven that Google has infringed?

No (2.b is then skipped, as per Judge's instructions)

 

3. Has Oracle proven that Google’s conceded use of the following was infringing, the only issue being whether such use was de minimis:

 

A. The rangeCheck method in
TimSort.java and
ComparableTimSort.Java
Yes
B. Source code in seven “Impl.java”
files and the one “ACL” file

No

C. The English-language comments in
CodeSourceTest.java and
CollectionCertStoreParameters
Test.java
No

 

4. Answer the following special interrogatories only if you answer “yes” to Question 1A.

A. Has Google proven that Sun and/or Oracle engaged in conduct Sun and/or Oracle knew or should have known would reasonably lead Google to believe that it would not need a license to use the structure, sequence, and organization of the copyrighted compilable code?

Yes

B. If so, has Google proven that it in fact reasonably relied on such conduct by Sun and/or Oracle in deciding to use the structure, sequence, and organization of the copyrighted compilable code without obtaining a license?

No

 

Short Comments

So this is what was decided. The only clear infringement has been found in 3.A, and it's about some 9 lines of code. Not really much.

Of course the bearings of 1.A are way more important, but two major roadblocks must be removed first: whether the API as defined in 1.A are copyrighted matter in the first place. And if so, whether the use made by Google was "fair use", which has a very broad meaning and involves a lot of factual and legal issues. On the factual issues the Jury has not decided, and Google has announced it would be moving for mistrial, hence, to re-start the trial from the beginning. If accepted by the judge (which is unlikely, I am told) that would only involve the copyright case, it will not span to the case about the patent violation, which is currently (as of the time I am writing) pending.

For a detailed recount of the day, including the verdict, see http://www.groklaw.net/article.php?story=20120507122749740

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Two bees make an eagle. Le API non sono soggette a copyright anche negli USA

0
0

Ci sono api e ci sono API. In gergo computeristico API significa "Application Programming Interfaces", parti del codice di un programma che espongono funzioni e chiamate verso altri programmi, in modo che essi possano interoperare. Per esempio, una piattaforma (ad esempio Gnome o Windows) può esporre una funzione per richiamare un dialogo di stampa, in modo che un'applicazione che funzioni su di essa debba solo invocarla con il metodo pubblicato affinche un'interazione occorra e l'applicazione possa stampare. Le parti interne di un'API possono essere riscritte anche molte volte senza che la parte verso l'esterno cambi, in modo che le applicazioni scritte per esse rimangano funzionanti. Anzi questa è di fatto la regola.

Un Giudice Federale (Mr. Aslup) del Distretto della California del Nord ha deciso che il codice sorgente che dichiara il metodo per invocare la stessa funzione contenuta nell'API (che quindi ne rappresenta la parte esterna) non è soggetta a copyright. Ciò segue una quasi identica  Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso SAS [Caso C‑406/10 SAS Institute v. World Programming Language].

 

Applaudo alla decisione come a una chiave di volta nel diritto d'autore applicato al software

Troppi "massimalisti del copyright" vorrebbero che il diritto d'autore in un programma software fosse uguale a quello in un'opera letteraria, così che ogni e qualsiasi volta che qualcuno copi le stesse espressioni, il copyright del primo titolare venga violato (se non nelle rare eccezioni in cui l'utilizzo è libero). Altre volte vorrebbero che, così come non è possibile riprodurre la struttura di un libro utilizzando gli stessi nomi per farne un sunto, un adattamento eccetera, lo stesso divieto debba applicarsi anche al software (questo è in sostanza quanto veniva sostenuto dagli attori in SAS). Il copyright del software è diverso dal copyright concesso alle opere letterarie. Il software è protetto come se fosse un'opera letteraria, ma per interpretarne e applicarne le regole del copyright, non può essere ignorata la natura utilitaristica del software, inclusa la necessità di interoperare, in modo che ‒ per usare le felici parole dell'Avvocato Generale Bot in SAS ‒ le idee sottostanti al software non vengano monopolizzate.

Le due materie usano gli stessi concetti, le stesse parole, a volte le stesse regole, ma la differente natura rende impossibile limitarsi ad applicare le regole traslandole acriticamente senza fare le necessarie traduzioni. Fortunatamente, due giudici sulle due sponde dell'Atlantico hanno compreso ciò e preso sagge decisioni. La sentenza del Giudice Aslup negli Stati Uniti deve essere commendata ancora di più in quanto, a differenza dei propri colleghi europei, egli non aveva la guida della  Direttiva Software (Direttiva 91/250/EEC del Consiglio del 14 Maggio 1991 sulla protezione legale dei programmi per elaboratore)

Come sempre, ottimo ed esteso resoconto di questo complicatissimo caso può essere rinvenuto in Groklaw, così come sono ivi reperibili tutti i documenti prodotti.

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Mourning Victims Of Earthquake

0
0

Today Italy mourns the victims of the earthquake that in two different occasions struck the lands between Emilia and Lombardy.

To the victims and their family a word of sorrow from the deepest of our hearts.

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Cookies nel Codice Privacy, prima lettura (confusa)

0
0

L'Italia ha adempiuto agli obblighi comunitari in tema di comunicazioni elettroniche e privacy, tra l'altro adottando le previsioni della cosiddetta "Direttiva Cookie", in realtà una direttiva di molto più ampio respiro, che contiene al suo interno alcune modifiche alla Direttiva 2002/58/EC sulla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Abbiamo dunque un nuovo articolo 122 del Dlgs 196/2003, noto come Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

Il tutto con un bel decreto legislativo adottato sulla scorta della Legge comunitaria 2010, e senza uno straccio di periodo transitorio, senza ovviamente una adeguata consultazione con le parti coinvolte o qualsivoglia tipo di consultazione.

Vediamo dunque cosa dice il nuovo articolo 122.

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate

Sembrerebbe riferirsi ai cookies. Ma solo ai cookies permanenti o anche a quelli di sessione (che spirano con lo spirare della sessione?). Siccome la norma parla di "archiviate", mi pare che si tratta solo dei cookies permanenti. Ovviamente anche al malware e spyware, ma non si tratta di ipotesi che mi interessa discutere qui.

E il codice javascript? Javascript non è permanente, viene caricato dinamicamente solo per la sessione in corso, a meno di utilizzare strumenti particolari che consentano la permanenza del codice, ma in questo caso è l'utente che richiede che un particolare programma svolga la funzione. Dunque urchin.js di Google Analitics sembrerebbe non rientrare (non sono sicuro che usi un cookie permanente, ma potrebbe essere).

sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalita' semplificate di cui all'articolo 13, comma 3.

Questa parte è chiara: si richiede l'informativa e il consenso. L'informativa può essere data in forma semplificata, secondo le modalità che stabilisce il Garante. Purtroppo però il Garante non ha stabilito alcunché, e la norma è già in vigore. Pasticcio.

L'informativa deve essere preventiva. Così come il  consenso. Dunque l'utente deve fare quella serie di stupide interazioni col sito che farebbero scappare un santo o dissuaderebbe un cacciatore pornofilo arrapato da accedere a un sito XXX, come quello ipotizzato da Paul Carpenter? A stretto rigore sì, ma da una lettura più attenta, probabilmente no.

Il consenso può anche essere dato in modo automatizzato, tramite la configurazione di appositi programmi, ad esempio un plugin di un browser. Ciò è previsto dal secondo comma. È presumibile che il consenso non possa essere generico, "abilita i cookies" non sembra sufficientemente "chiare" circa il consenso, è più probabile che ci si riferisca a sistemi del tutto inutilizzati e misconosciuti tipo P3P, amati solo dai garanti privacy e da qualche masochista del web.

Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.

Questo passaggio è criptico

Sembrerebbe che si escludano dall'obbligo di informativa i cookies "tecnici", ad esempio un cookie che dica "l'utente è già stato autenticato con id-password in questa sessione [oppure su questo browser]", oppure "l'ultima volta la lingua scelta è stata italiano" così da non dover richiedere la password o di riselezionare la lingua tutte le volte che si riaccede. Tutto questo è la prima parte del periodo. La "o" evidenziata (archiviazione o accessso) è una congiunzione disgiuntiva solo apparente, significa verosimilmente "o l'uno, o l'altro, o tutti e due", ovvero il funzionamento standard dei cookies: prima scrivo il cookie, poi lo leggo.

La seconda parte, dà i grattacapi. La parte dopo il "se" indica le condizioni a cui è consentito memorizzare e leggere l'informazione. Queste sono:

  • finalità: unicamente per la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica; cioè qualsiasi interazione? Qualsiasi accesso a una pagina web, ad esempio? Chi lo sa! Interpretando a senso direi che, come accennato sopra, si tratti solamente di quei cookie legati ad esigenze tecniche e non di monitoraggio, ma quale sia il confine la legge non lo dice;
  • oppure (o forse "e"?)

  • nella misura necessaria [...] a erogare [un] servizio Anche qui, niente è necessario, ma con certe caratteristiche in meno. Mi sa che si tratta in sostanza di un'esplicitazione (?) del punto precedente e nulll'altro, che la parte che governa;
  • quando tale servizio è esplicitamente richiesto dal contraente. Si fa fatica a pensare a casi in cui il servizio non venga richiesto dal cliente, peraltro manca una definizione di cosa sia un servizio? Esempio: la ricerca sul motore Google e il servizio di autocompletamento sono lo stesso servizio o due servizi diversi? Da un punto di vista tecnico sono due servizi diversi, con due contenuti diversi, ma funzionalmente sono ovviamente coordinati al fine superiore della "ricerca". E la memorizzazione delle ricerche precedenti per presentare risultati più pertinenti? Difficile stabilire un confine.

 

Punti di dubbio lessicale, prima che normativo, ve ne sono più d'uno. La "o" sembra disgiuntiva, o l'una o l'altra. Ma in realtà sembrerebbe più logico che fosse una congiunzione "e". Il dubbio è ancora più accentuato dal fatto che, come accennato nella discussione del punto, la parte sulla richiesta sembra nulla aggiungere alla parte sulla richiesta.

Ai fini della determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.

Questa parte felicemente non presenta particolari difficoltà, fatta salva la considerazione già espressa per cui la norma è in vigore e di informative semplificate non vi è traccia. Non era meglio attendere l'entrata in vigore della normativa a quando la parte di dettaglio non fosse già completata?

Insomma, un guazzabuglio infernale. Per capirci qualcosa andiamo a prendere il testo della Direttiva (come modificata)

Member States shall ensure that the storing of infor­mation, or the gaining of access to information already stored, in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber or user con­ cerned has given his or her consent, having been provided with clear and comprehensive information, in accordance with Directive 95/46/EC, inter alia, about the purposes of the processing. This shall not prevent any technical storage or access for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications net­ work, or as strictly necessary in order for the provider of an information society service explicitly requested by the sub­ scriber or user to provide the service.’;

Onestamente non è molto più chiaro del testo della norma italiana. Sembra la solita minestra. L'Italia ha dunque in pratica solamente tradotti in cattivo italiano una norma in cattivo inglese.

Abbiamo però un piccolo aiuto, che ci consente di inquadrare cosa la direttiva voglia perseguire. Mi riferisco al considerando 66:

Third parties may wish to store information on the equip­ ment of a user, or gain access to information already stored, for a number of purposes, ranging from the legiti­ mate (such as certain types of cookies) to those involving unwarranted intrusion into the private sphere (such as spy­ ware or viruses). It is therefore of paramount importance that users be provided with clear and comprehensive infor­ mation when engaging in any activity which could result in such storage or gaining of access. The methods of pro­viding information and offering the right to refuse should be as user-friendly as possible. Exceptions to the obligation to provide information and offer the right to refuse should be limited to those situations where the technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user. Where it is technically possible and effective, in accordance with the relevant provisions of Directive 95/46/EC, the user’s consent to processing may be expressed by using the appropriate settings of a browser or other application. The enforcement of these require­ ments should be made more effective by way of enhanced powers granted to the relevant national authorities

Il considerando ci consente di interpretare la norma italiana nel senso di cui abbiamo detto sopra, ovvero, al di là delle oscurità del linguaggio, tutte le volte che abbiamo un cookie e un cookie serve solo a far funzionare un sito, non serve nessuna informativa (o diritto di vietare). Il fatto che i sistemi elettronici siano o meno dotati di opzioni circa l'uso dei cookie mi pare del tutto irrilevante, se non al limite per creare nella pratica un'ulteriore categoria di informazioni registrate sul computer dell'utente, che non sia "strettamente" necessaria, ma sia utile, ad esempio la memorizzazione di un cookie che sopravviva alla sessione e che registri l'autorizzazione.

Cosa devono fare i gestori dei siti? Probabilmente niente. La norma resterà probabilmente lettera morta, perché l'obbligo, accompagnato da sanzioni di tipo penale e amministrativo, è troppo generico e indeterminato, una vera e propria legge in bianco che dovrà essere interpretata in modo restrittivo, nonostante la formulazione "tutto è vietato tranne quello che è consentito che, ultima perla, proviene dal comma 2-bis (chissà perché non 3, visto che non esiste alcun comma 3):

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente


Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Microsoft v. Commission, last take-away points

0
0

This is it, it's over. The last remaining pending issue spawning from the 2004 Decision (the so called "Monti decision"), by which the European Union slapped Microsoft with an unprecedented antitrust remedy, has ended, barring an unpredictable appeal. A decision imposing 899 million euro fine, for non compliance with the obligation to provide complete and accurate interoperability information under Reasonable And Non Discriminatory conditions, was by and large upheld by the General Court in case T-167/08, where I represented the FSFE and the Samba Team, intervening in support of the Commission.

I have now read the decision in its all 26 printed pages. Among many details concerning procedural fine points that would bore to death most of the readers, I have found some points that are worth pointing out, since they confirmed my/our positions that we put forward since 2005. That's when the whole "implementation" phase started, after the President of the Court of First Instance (that was the General Court called back then) refused to suspend the 2004 Decision pending judgement on the merits.

Innovative character, patents and reasonableness

The parties faced an impossible task, that of defining the value of protocols. Protocols have very little value per se, they are just rules of the road, implementations are where the real value is found. Microsoft's products being no exception. Then again the 2004 Decision allowed Microsoft to charge reasonable and non discriminatory conditions for accessing the secrets it was hiding away from competitors wishing—nay, forced—to implement them to interoperate with the overly dominant client and server operating system in the PC Client and Workgroup Servers market. If any.

The whole story deserves a book. Here suffices to say that the Court accepted the views of the Commission. It basically means that for all protocols, but a handful of them, no innovation or value could be found and thus Microsoft was not entitled to charge substantial royalties. Hence, anything above a token price was unreasonable. Failure to recognize this assumption was inexclusably a violation of the obligations to put the abuse to a stop. Thus the bulk of the fine must be upheld.

But what for the patented stuff? Alas the Commission here took a conservative approach, conceding, to err on the safe side, that protocols that were protected by patents were presumptively innovative. We contest this idea, but since we could only take the case from where the Commission left it, this was something we could not really challenge, despite we strongly disagree with it. But we did not fail to drop one or two comments against it. Apparently the Court somewhat picked it up, and wrote in paragraph 152:

 It should be added that although, in its application of the Convention on the Grant of European Patents, the EPO Enlarged Board of Appeal takes the view that assessment of non-obviousness is to be undertaken solely in relation to claims entailing computer-implemented programs having technical character (see, to that effect, Opinion G 3/08, OJ EPO 2011, 1, point 10.13 of the reasons), Microsoft has not argued that, in a context other than that of a patent grant, the non-obviousness of the technologies at issue cannot be assessed without a prior examination of their technical character. What is more, from a legal point of view, the examination of the technical character of claims entailing computer-implemented programs is a step specific to the procedure for granting a patent, given that computer programs ‘as such’ are not patentable (see, for example, Article 52(2) and (3) of the Convention on the Grant of European Patents).

Honestly, I am not entirely sure I understand what the meaning of this paragraph is. Microsoft argues that the Commission parroted the requirements for obtaining a patent (non-obviousness and novelty) to a domain where these requirements are inapplicable, such as trade secrets (they call it the "patent test"). The Court seems to say that firstly Microsoft has not established which other criteria the Commission should have applied to separate intrinsic value of the innovation from the strategic value of its products being dominant and thus the interoperability being valuable because necessary and secret (which is a result of the abuse to which the measures serve to put a stop).  Secondly  there is no argument against the need to assess the technical character of the innovation, or lack thereof, as it is done in patents, because software patents "as such" are not allowed under Art. 52(2) of the EPC.

Is the Court hinting that should the patents in hand be examined by a court having jurisdiction, they could be held invalid in case their technical effect could not be maintained, being them software protocols and thus limiting their effects on the pure software domain? Let me dream about it and go one step forward, nicely introduced by it.

Tying patent royalties with discovery of secrets

Since the beginning, we strongly contested the pretence by Microsoft that any party wishing to be disclosed the details of their protocols ought to take a license for the patents reading on those technology. This is absurd. Microsoft said "you cannot see it, because if you see it you will make products that necessarily infringe our patents, and thus you need to take a license from us for those patents, if not, you cannot even read our documents."

It was apparent to us that there are several logic gaps in this. A party could take the license for the information only, try to produce a prototype and decide it could not work, thus abandoning all efforts to commercialize. Thus no patent would be required. Or could it produce a product inventing around the patent, again not needing a license. It is up to the party, not Microsoft, assess whether this is possible or not. Or, finally, a party could decide that the patent is not valid or does not possibly read on the technology, relying to judicial redress should Microsoft challenge these assumptions in court. The clause "not to challenge" is almost invariably considered anticompetitive by many antitrust regulations and even in the worst version of the proposed terms there was a clause leaving room for any later judicial challenge as to the validity of the licensed rights. 

The Commission was convinced by these arguments and clearly said it to Microsoft. But Microsoft challenge this was flowing from the 2004 Decision. The Court also took the same view, and said (paragraph 216)

  Furthermore, the Court cannot accept the justification advanced by Microsoft in its correspondence with the Commission, according to which the licensing of ‘necessary claims’ as a condition for the availability of a No Patent agreement would protect licensees from any actions brought by Microsoft before the national courts. Indeed, irrespective of the fact that licensees are in a better position than Microsoft to make the most appropriate choices for protecting their interests, it is for licensees to assume the risks related to their assessment of what are necessary patent claims in the context of the development of products that are interoperable with Microsoft products. As it is, the Commission clearly stated from the start that the grant of licences under the No Patent agreement was without prejudice to Microsoft’s patent rights under its patents (see paragraphs 210 and 211 above).

Amen!

Discriminate against whom compete with you is discrimination

We always said "They are willing to deal with everybody, but those who compete with them." Meaning, proposing conditions against Free Software is an abuse. Microsoft replied "change your business model to suit our licensing scheme and you'll be served", or "Free what? Who the hell are you, what's your turnover", or dismissals like this. Apart from annoying, they were wrong.

Again, the Court makes justice of this. Paragraph 228:

Secondly, as is mentioned in point 68 of the annex to the Commission’s letter of 17 March 2005 and as was reiterated at the hearing, ‘open source’ [another way of saying Free Software] developers are among Microsoft’s main competitors.

And in 230:

Fourthly, the practice applied by Microsoft in relation to the rates offered until 21 October 2007 sufficed in itself to render Article 5 of the 2004 decision ineffective with regard to ‘open source’ developers.

Amen, amen!

The infamous patent pledge

One of the points we took pain at demolishing was something very difficult to parse for someone conversant with the matter, but suggestive. Microsoft claimed that by giving access to the entire set of information under the "no patent" agreement (the one excluding rights under patent licenses) and by having issued a pledge that they have offered to developers not to assert their patents, the no patent agreement indeed gave access to patented technologies.

Since the beginning, and still very clearly on various occasions (including this interview on Groklaw), we have said that the pledge had no value at all, since it allows to create software, but not to distribute it for commercial purposes. Anybody conversant with the subject knows that one basic tenet of Free Software, clearly spelled out in the Open Source definition as well, is that there must be no field of use restriction. It was like "you can smoke this joint, you cannot inhale it", which deprives of all its value such a promise. Not being able to distribute software for commercial purpose is openly against the licensing model of Free Software, totally useless for a developer.

Same conclusions is reached by the Court (paragraph 121):

With regard to Microsoft’s argument that the No Patent agreement gives interested parties the right to use patented technologies, it is sufficient to observe that, according to Section 1.14 of that agreement, ‘Microsoft licensed intellectual property’ includes know-how, industrial secrets, trade secrets, confidential information and copyright with the explicit exclusion of any rights covered by a patent or a patent application. As to Microsoft’s unilateral pledge not to assert any patent rights, the Court notes, like the Commission, that it was made only on 24 October 2007, that is to say, after the end of the period covered by the contested decision. Moreover, as Microsoft acknowledges in its observations on the statements in intervention [the pleadings we interveners filed, in particular us and Red Hat], that pledge covers only non-commercial distribution, excluding commercial distribution by ‘open source’ developers. Finally, the fact remains that the possible disclosure, under the No Patent agreement, of information relating to patented technologies (technologies other than those set out in the annex to the contested decision) does not entail any right for Microsoft’s licensees to implement those technologies in such a way as to infringe the patents concerned. As the Commission explains, that information is publicly available where a patent has been granted, but that does not mean that it is possible for a developer to make use of it. That being so and in view of the distinction between patented and non-patented interoperability information (see recitals 161 to 164 to the contested decision), it cannot be concluded that the No Patent agreement affords Microsoft’s licensees the right to implement patented technologies, which, in any event, they state they do not need in order to develop work group server operating system products.

It's a minor point, but once again it shows how our positions are solid.

Why reduced fines?

Final point, people could wonder why the 39 millions slash to the 899 million fine? Not exactly peanuts per se, and something it made the whole judicial challenge valuable, although entirely negligible in the overall case and even less an important dent in Microsoft's cash.

Overall, the Court said Microsoft ought to know by itself what reasonable and non discriminatory should mean. They were late providing the information, until the information were prepared, they could not offer them, thus they could not be in compliance. After that, it was upon them to propose the conditions, both in monetary (the price) and in legal terms (the conditions attached to the license). The Commission could only say "yes""no" and "coming close, but not quite yet". But in case the Commission mislead Microsoft, delay or uncertainty caused by this could not be taken into account in the assessment of the fines.

There was a letter dated 1 June 2005, by which Microsoft could in theory have inferred that it could put in place, for a certain period of time, certain practice in the light of the pending case on the merits. It could have been reasonable that the Commission could avoid to demand full enforcement the decision in the event the same was overturned and the effects needed to be rolled back. Hence the fine should be proportionally reduced. The Court says the letter was sufficiently clear and the overall effect of it in Microsoft's appraisal is vague and speculative (see paragraph 229), but the fact must be kept into consideration to some, limited, extent. Thus the 39 million.

A procedural technicality that had no bearing whatsoever in the overall assessment of the failure to comply with the 2004 Decision, which only marginally affected the case of the Commission, which was in almost its entirety upheld.

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Gli aspetti giuridici del Software Libero (open source)

0
0

È passato meno di un anno dall'uscita del libro "The International Free and Open Source Software Law Book" nel quale con l'amico e collega Simone Aliprandi avevo firmato il capitolo relativo al contesto italiano. Ora da quel capitolo (scritto in inglese) abbiamo tratto anche un articolo che, oltre ad essere in italiano e quindi risultare più facilmente fruibile dall'audience locale, ha un maggior livello di approfondimento delle questioni dottrinali dal punto di vista della scienza giuridica italiana.

L'articolo si intitolaIl Free and Open Source software nell’ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche, è uscito sul n. 1/2012 della rivista "Informatica e diritto" ed è rilasciato con licenza CC by-sa.

Questo è il sommario dell'articolo:

1. Introduzione – 2. FOSS e princìpi di diritto d’autore – 2.1. Premesse – 2.2. La qualificazione giuridica del FOSS secondo il diritto d’autore – 2.3. Diritti dei co-autori – 2.4. I diritti morali – 3. L’enforcing delle licenze FOSS – 4. Clausole di esonero di responsabilità – 5. Il meccanismo del copyleft – 5.1. Come funziona – 5.2. Validità della clausola copyleft – 6. Danni civili e FOSS – 7. Letteratura scientifica di riferimento

Spero che possa rappresentare un utile punto di riferimento per lo studio e l'inquadramento di questa materia ormai di primo piano per il mondo del diritto dell'informatica e della proprietà intellettuale. A questo link potete scaricare la versione elettronica dell'articolo. Ogni commento è bene accetto e verrà sicuramente tenuto in considerazione per eventuali versioni aggiornate dell'opera.

Carlo Piana :: Law is Freedom ::: Red Hat, patents, software

0
0

I am here speaking software patents. I was replying to a thread on G+, and wrote a very long reply, that indeed is a post. It's on Red Hat patent promise, which has some unfortunate language that can be interpreted as "in general software patents impede innovation", meaning that in some cases they don't. I think that my reply can be of more general interest and make an excerpt here, with a few minor edits.

The post

I hate to defend rich companies and not getting paid for it (not that it would be the first time ;-), but in this case I will make an exception, also because the people who conceived the strategy of registering software patents for defensive purposes are good friends and trustworthy Free Software friends. Red Hat is a company full of cash, which is eating chunks of market away from even richer companies. It makes software, Free Software, it contributes heavily to Linux, it has no proprietary exploitation of the software it makes.

But they live in a world where all competitors do not hesitate to use all their weapons, including patents, to elbow their way. Microsoft was in the same position, huge power, tons of cash, no patents, they advocated patents are bad for software. Then they realized they could not do without a full stack of patents, because they simply could have been at the mercy of competitors if they decided to "go nuclear" (rings a bell?); then Microsoft started patenting everything and buying companies full of pats like crazy, (and oddly enough changed their mind on how patents and software are not a good match). This shows how nobody is immune from the patent threat. I advocate as strongly as possible that software patents must be abolished, or ‒ to put it more appropriately ‒ software should always be outside the scope of patents. But this is not the case, and short term strategies must be put in place. If you see people with clubs and forks approaching, either you flee or grab anything you can to defend yourself.

It is not a good thing, it is a necessary evil for a S&P 500 technology company in these crazy years when nearly everybody in technology have lost their mind and there are multi billionaire foul-mouthed companies who say that a tablet manufacturer "copies" and "steals" their product because they make it rectangular with rounded corners.

Do we trust a publicly traded company because they are good folks? NO. Company are not good or evil, they are as good or evil as their shareholders and management make them to be. Today the folks are really nice people, tomorrow who knows. See Nokia for some reference. The only thing we he have is the law and the principle pacta sunt servanda. A public promise like that is a binding statement that can be used by way of what is called "estoppel". Surely there are tricks that can be played, patents can be dumped to friendly NPE (see at Microsoft), more commonly referred to as "trolls". But a cleancut promise is binding and hard to recant.
Plus Red Hat has founded and funded OIN. There are hundreds of companies out there who can legitimately claim they are licensees of all those patents that Red Hat has amassed. Again, this is long-term reassuring.

Is it enough? Surely not. As I love to tell to my friend Keith Bergelt, OIN is tactics, we need a strategy, and the strategy is in the words of Judge Posner: patent protection must be rethought to only include areas of technology where patents are meaningful incentive to R&D ‒ if such areas exist, and I am still full of doubts this is the case. In any case they should be treated as they are: state-granted monopolies that must be treated as such, not as "property". Infringing a patent must not be considered as "abusing one's property", but as interfering with some state-granted monopoly, which is a legitimate thing to do in many cases, first and foremost when a technology becomes relevant to an adopted standard (like in the GSM or wi-fi space). Surely patents should be never as broad as to not allow follow-up innovation. Patents, and everything wrongly collectively called "intellectual property", must not be a landrush where the first takes it all. They are an incentive that might in theory be useful as long as they work as an incentive to the common good. If they cease to be, as patents have long since ceased to be, they must be repelled.

And now I am looking at you, Google. You make boatloads of money and have spent tons of cash to amass a patent portfolio to very little avail. Quit this nonsense, make a better use of money. You must start speaking "patent on software must not be allowed" as soon as the CEO wakes up and stop saying it when the last employee has gone to bed, then go back to step one. And put money, and weight, and influence on it, raise public awareness as you did with #ACTA, because this is today's issue, for you, for us, the entire technology field. Wanna do no evil? Start doing something good for the world, in your own interest.

Alessandro at FSFE » Italian: Lettera alla Regione Lazio: perché il Software Libero è la soluzione per la PA

0
0

Oggi, dopo un po’ di incubazione, abbiamo spedito una lettera alla Regione Lazio, spiegando loro perché è assolutamente necessario che una pubblica amministrazione adotti il Software Libero per i propri appalti, e per ogni altra attività. Background: lo scorso 23 Maggio la Regione Lazio ha approvato la Legge Regionale su “Disposizioni in materia di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici e iniziative connesse”. Sebbene la disponibilità ad adottare il Software Libero sia apprezzabile, i dettagli saranno determinati da un decreto di attuazione, che probabilmente verrà emanato dalla giunta regionale nei prossimi mesi. Ecco il testo integrale della lettera:

 

 

La Free Software Foundation Europe è l’organizzazione europea pensata per promuovere il Software Libero e lavorare per la libertà all’interno della società digitale emergente. Abbiamo preso visione con interesse del testo della Legge Regionale approvata lo scorso 23 Maggio dal Consiglio Regionale della Regione Lazio.

Riteniamo che solo il Software Libero permetta alla pubblica amministrazione di realizzare i criteri di buon andamento e di imparzialità, assieme ad una maggiore trasparenza, efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche, come individuato dagli obiettivi della Legge regionale sotto il profilo dell’Accessibilità ai dati.

Ci felicitiamo del fatto che nell’Articolo 5 della suddetta Legge Regionale vi siano sviluppi a favore della “sostituzione di programmi informatici proprietari con programmi informatici liberi”. In attesa del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 12 della Legge Regionale, in cui verranno individuate le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici, Vi proponiamo un elenco di motivazioni per cui sia le istituzioni che la comunità trarrebbero vantaggio da una migrazione a sistemi basati su Software Libero.

La migrazione verso soluzioni libere è stata scelta con successo da molte pubbliche amministrazioni. Recentemente, il governo francese ha concluso un accordo dal valore di 2 milioni di Euro con gli operatori economici del settore, per il supporto del Software Libero nella pubblica amministrazione [1]. Recentemente, il parlamento Svizzero ha affermato la necessità di avere dei servizi di e-government indipendenti dai produttori, sostenendo indirettamente l’adozione di Software Libero [2].

ADATTABILITÀ, CONTROLLO, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Software Libero può essere liberamente modificato.
La PA può adattarlo alle proprie esigenze come meglio ritiene, con un vantaggio in termini di flessibilità. Qualora non disponga delle risorse umane necessarie, può demandare l’adattamento a partner locali, che non devono fare riferimento al produttore del software. Ciò avvantaggia l’industria locale e favorisce la concorrenza tra diversi sviluppatori di software o fornitori di servizi informatici: l’adozione del Software Libero consente di favorire lo sviluppo delle iniziative economiche private e di progetti tecnologici innovativi. Difatti, la libertà di modificare il software consente agli operatori economici privati di intervenire direttamente sul software.

Grazie alla presenza di molteplici potenziali fornitori di servizi a cui poter far riferimento la migrazione al software libero impedisce il lock in proprietario, cioè l’ingiustificata dipendenza di un ente da un singolo produttore.

Ciò consente alla Pubblica Amministrazione di perseguire gli interessi collettivi anziché quelli di singoli privati, mettendo in pratica il criterio di imparzialità, e fornendo pari opportunità di competizione nel mercato all’industria locale. Durante le ultime elezioni per l’Assemblea Nazionale francese, oltre 200 candidati hanno sottoscritto il “patto per il Software Libero” [3]. Ciò dimostra inequivocabilmente che vi è una vera e propria tendenza a livello europeo verso una maggiore diffusione del software libero, e che questa esigenza è fortemente avvertita dall’opinione pubblica.

RIUTILIZZO DEL SOFTWARE
Il Software Libero è caratterizzato da un tipo di licenza che permette l’uso, l’analisi, la modifica e la redistribuzione del software. Grazie ad esso, le autorità pubbliche possono utilizzare software già sviluppato, o possono fornire le loro soluzioni ad altre autorità pubbliche. Ciò favorisce la cooperazione tra diverse entità, e permette di risparmiare risorse pubbliche, destinandole a sviluppi che ne migliorino le funzionalità. Infatti, i problemi affrontati da differenti organismi tendono ad essere simili e possono essere affrontati efficacemente con uno sforzo comune.

ASSENZA DI COSTI DI LICENZA
L’uso del Software Libero permette di annullare i costi di licenza. Ciò non significa che l’adozione di Software Libero costituisca una scelta priva di costi. L’implementazione, l’adattamento, il supporto tecnico, la manutenzione, il training del personale ecc. generano costi. Una parte di questi costi andrebbero comunque sostenuti qualora si scegliesse una soluzione proprietaria. Tuttavia, grazie alla maggiore flessibilità, il Software Libero risulta notevolmente più redditizio nel lungo periodo.

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
La libertà di studiare e modificare il software favorisce l’innovazione e la cooperazione tra cittadini ed istituzioni. Il Software Libero introduce un modello di comportamento basato sulla solidarietà e sull’impegno sociale.

 

 

[1] http://joinup.ec.europa.eu/news/french-government-awards-two-million-support-contract-open-source-2
[2] http://joinup.ec.europa.eu/news/swiss-parliament-demands-vendor-independent-e-government-services
[3] http://joinup.ec.europa.eu/news/well-over-two-hundred-french-assembly-candidates-sign-free-software-pact

blog: pmate: Come donare denaro a Debian senza spendere un centesimo

0
0

Fate una prova: accendete la tv oppure la radio oppure, più semplicemente, aprite un nuovo tab del browser e navigate a caso su uno dei tanti siti in cui si parla di attualità. Nel 99,99% dei casi entro 60 secondi, oltre alle chiappe in bella mostra della showgirl di turno su qualche spiaggia caraibica, vi imbatterete nella fatidica parola crisi!
E già, per chi non se ne fosse ancora accorto, c'è crisi.
È in crisi la famiglia, è in crisi la società, sono in crisi le istituzioni, è in crisi la politica. Ma soprattutto è in crisi il portafoglio. Ed è la cosa che a tutti importa di più.
Si perde il posto di lavoro, spesso un lavoro neanche lo si trova e se lo si trova si viene sottopagati e con zero garanzie. Chiudono le fabbriche, si abbassano le saracinesche dei negozi, i prezzi salgono alle stelle, le retribuzioni non arrivano neanche al davanzale della finestra.

continua a leggere

Viewing all 171 articles
Browse latest View live




Latest Images

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.

HANGAD

HANGAD

MAKAKAALAM

MAKAKAALAM

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Doodle Jump 3.11.30 by Lima Sky LLC

Vimeo 10.6.1 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.1 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.0 by Vimeo.com, Inc.

Vimeo 10.6.0 by Vimeo.com, Inc.

Re:

Re:

Re:

Re: